Le misure precautelari nel processo penale sono provvedimenti che limitano la libertà personale dell’indagato, al fine di tutelare delle esigenze contingenti, come ad esempio il pericolo di fuga nel caso del fermo.
L'arresto e il fermo sono due misure precautelari che limitano la libertà personale di un soggetto colto flagranza di un reato ovvero laddove vi sia pericolo fuga. Tuttavia, ci sono delle differenze importanti tra arresto e fermo, sia per quanto riguarda i presupposti sia per quanto concerne le conseguenze. L'arresto può avvenire soltanto in una situazione di flagranza di reato, o di quasi-flagranza, e viene disposto dalla polizia giudiziaria. La flagranza di reato si verifica quando il reato è appena stato commesso o quando il suo autore è inseguito o sorpreso con cose o tracce che lo collegano al reato. L'arresto ha lo scopo di impedire che il reato abbia altre conseguenze e di assicurare l'autore alla giustizia. L'arresto è obbligatorio per i reati più gravi, per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni, oppure per alcuni reati specifici che minacciano l'ordine pubblico o la sicurezza collettiva. L'arresto è, invece, facoltativo, per i reati meno gravi, per i quali la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, oppure per alcuni reati espressamente indicati dalla legge. L'arresto deve essere comunicato al Pubblico Ministero entro quarantotto ore dal momento della sua esecuzione. Nelle quarantotto ore successive il Pubblico Ministero se ritiene di chiederne la convalida deve avanzare la relativa richiesta al Gip ovvero in Direttissima al Giudice del dibattimento del luogo ove il reato si è consumato.
La persona arrestata ha diritto di nominare un Avvocato penalista e di essere assistita da un interprete, se necessario. Il fermo si applica nel caso in cui ci siano gravi indizi di colpevolezza, quale misura pre-cautelare per evitare che l'indagato darsi alla fuga, pericolo quest’ultimo che deve concretamente sussistere ai fini della applicazione della misura predetta. Il fermo può essere disposto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione, in quest’ultimo caso del Pubblico Ministero. Il fermo può essere eseguito per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, oppure per altri reati specifici che riguardano il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico di droga o il sequestro di persona. Il fermo deve essere comunicato al Giudice per le indagini preliminari, che deve convalidarlo entro quarantotto ore. La persona fermata ha diritto di nominare un difensore e di essere assistita da un interprete, se necessario.
Qual'è la differenza tra fermo e arresto?
La differenza principale tra arresto e fermo è quindi il presupposto: l'arresto si basa sulla flagranza di reato, mentre il fermo si basa sui gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di fuga. Inoltre, l'arresto può essere disposto solo dalla polizia giudiziaria mentre il fermo può essere disposto anche su richiesta del Pubblico Ministero. Infine, l'arresto e il fermo hanno una diversa portata applicativa: l'arresto si applica a una gamma più ampia di reati rispetto al fermo. È evidente che in una fase così delicata come quella dell’esecuzione di una misura pre-cautelare l’assistenza di un Avvocato penalista a Milano esperto può fare la differenza.